Procedimento diretto a riesaminare le istanze di accesso civico generalizzato in caso di:
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istanze respinte in tutto o in parte;
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istanze che non hanno ricevuto risposta entro trenta giorni dalla richiesta;
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istanze accolte nonostante la proposizione di opposizione da parte dei controinteressati.
Nel caso di istanze di cui alle lettere a) e b), la richiesta di riesame deve essere presentata dallo stesso soggetto richiedente l'accesso civico generalizzato. Nel caso di istanze di cui alla lettera c), la richiesta di riesame deve essere presentata dai soggetti controinteressati che hanno fornito le osservazioni non accolte in tutto o in parte.
Da chi può essere richiesto? Il riesame può essere richiesto dal:
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soggetto che ha presentato l'istanza di accesso civico generalizzato che sia stata respinta in tutto o in parte o che non ha ricevuto risposta entro trenta giorni dalla richiesta;
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dal soggetto controinteressato nel caso in cui le osservazioni da questi presentate all'istanza di accesso civico generalizzato non siate accolte in tutto o in parte.